Art. 8

In vigore dal 11 lug 1907
Il presidente della giunta è scelto dal ministro fra i componenti della giunta stessa, questa elegge nel suo seno il segretario. Il presidente rappresenta la scuola e provvede alla esecuzione delle deliberazioni della giunta di vigilanza. Egli riferisce, periodicamente, al Ministero sull'andamento generale della scuola e sulle deliberazioni della giunta. I processi verbali delle adunanze di questa sono trascritti in apposito registro e sono firmati dal presidente e dal segretario.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-05-16;213#art-8

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