Art. 9

In vigore dal 11 lug 1907
La giunta di vigilanza si aduna di regola una volta al mese durante il periodo in cui è aperta la scuola. Si aduna inoltre tutte le volte che il bisogno lo richieda in seguito a convocazione del presidente, o dietro domanda di almeno due componenti. Le adunanze sono valide quando v'intervenga la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti in caso di parità prevale il voto del presidente. Decadono dal loro ufficio quei componenti della giunta che senza giustificati motivi non intervengono alle adunanze di essa per tre volte consecutive.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-05-16;213#art-9

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