Art. 19

In vigore dal 4 giu 1907
Gli insegnanti esercitano gli uffici rispettivamente loro assegnati sotto la vigilanza del direttore ed hanno la responsabilità della buona conservazione del materiale didattico ad essi affidato. Il Collegio degli insegnanti, che sarà presieduto dal direttore o da chi ne fa le veci, propone la ripartizione degli insegnementi nei vari anni di corso, compila i programmi particolareggiati d'insegnamento, il calendario scolastico e gli orari, fa le proposte per i libri di testo e per lo acquisto del materiale scientifico e didattico, e sulle punizioni più gravi da infliggersi agli alunni a norma del regolamento interno della scuola. Il Collegia degli insegnanti si riunisce, inoltre, almeno una volta al mese, per intendersi sullo svolgimento e coordinamento dei programmi e per la trattazione di quegli altri oggetti che fossero dal direttore sottoposti al suo esame.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-04-19;150#art-19

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Art. 19 Che riordina la scuola d'arte applicata all'industria in Massa Superiore, assegnandole il nome di « R. scuola d'arte applicata all'industria ». — Testo vigente | Portale Normativo