Art. 14

In vigore dal 4 giu 1907
Il direttore, gli insegnanti e i capi laboratorio sono scelti in seguito a pubblico concorso aperto dal ministro o dietro proposta della Giunta di vigilanza. Potranno pure, udito il parere della Giunta di vigilanza, essere nominate ai posti suddetti persone che in altri concorsi, banditi dal ministro siano state proposte per la nomina ad uffici corrispondenti. Il direttore potrà anche essere scelto dal ministro fra il personale insegnante della scuola. La Giunta di vigilanza ha facoltà di delegare un suo rappresentante a far parte delle Coommisioni giudicatrici dei concorsi banditi per i posti vacanti nella scuola. Il direttore, come pure gli insegnanti ed i capi di officina e di laboratorio scelti nei modi sopra indicati, sono nominati in via di esperimento, col grado di straordinari. Il periodo di prova non può avere durata minore di due anni, nè maggiore di cinque. Trascorso detto periodo, gli straordinari possono essere nominati ordinari se avranno dimostrato di possedere le qualità e le attitudini necessarie. Per le vacanze che si verificassero in corso d'anno scolastico, il Ministero provvederà alla sostituzione con incarichi temporanei. Per gli insegnamenti di carattere speciale o complementare, determinati dal ruolo organico, il Ministero potrà provvedere con incarichi annuali da affidarsi a persone che abbiano titoli legali di abilitazione ad insegnare la relativa materia in scuole di egual grado e ehe abbiano inoltre data buona prova nel loro insegnamento. La nomina degli straordinari, degli incaricati, dei capi officina e di laboratorio è fatta con decreto Ministeriale; la promozione ad ordinario del direttore e dei professori con decreto Reale. Il personale amministrativo e di servizio è nominato dalla Giunta di vigilanza con l'approvazione del Ministero.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-04-19;150#art-14

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Art. 14 Che riordina la scuola d'arte applicata all'industria in Massa Superiore, assegnandole il nome di « R. scuola d'arte applicata all'industria ». — Testo vigente | Portale Normativo