Art. 18

In vigore dal 4 giu 1907
Il direttore coadiuva il presidente nell'esecuzione delle deliberazioni della Giunta di vigilanta o nell'amministrazione della scuola, e invigila, sotto la sua responsabilità, che sieno tenuti regolarmente i registri contabili in conformità delle disposizioni del regolamento. Provvede all'andamento didattico e disciplinare, della scuola o dei laboratori, all'osservanza dei regolamenti, propone i provvedimenti che reputa utili e provvede alla supplenza degli insegnanti o del personale dei laboratori, in caso di brevi assenze. Nei casi di assenze prolungate ne informa il Ministero, per gli opportuni provvedimenti. Il direttore riferisce al Ministero, periodicamente, su tutto quanto concerne l'andamento didattico e disciplinare della scuola, ed inoltre alla Giunta di vigilanza, ad ogni adunanza di essa, sull'andamento della scuola e sui provvedimenti adottati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-04-19;150#art-18

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Art. 18 Che riordina la scuola d'arte applicata all'industria in Massa Superiore, assegnandole il nome di « R. scuola d'arte applicata all'industria ». — Testo vigente | Portale Normativo