Art. 22
In vigore dal 4 giu 1907
In caso di scioglimento della scuola, da farsi con decreto Reale su proposta del Ministero di agricoltura, industria e commercio, si provvederà alla destinazione di quanto appartiene alla scuola soppressa, a Vantaggio di altro Istituto scolastico, d'indole affine, previo accordo fra i vari enti contribuenti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-04-19;150#art-22