Art. 24
In vigore dal 4 giu 1907
Sarà in facoltà del ministro di derogare alle norma stabilite dall', solo rispetto al personale della scuola, attualmente in servizio.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 aprile 1907.
VITTORIO EMANUELE.
F. Cocco-Ortu.
Visto, Il guardesigilli: Orlando.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-04-19;150#art-24