Art. 21
In vigore dal 4 giu 1907
Con un regolamento da approvarsi dal ministro, sentita la Giunta di vigilanza, saranno stabilite le tasse scolastiche, le norme per gli esami di promozione e di licenza; gli obblighi degli alunni e del personale della scuola; le punizioni disciplinari, le norme per la gestione dei laboratori, per il riparto degli utili relativi, e tutte le altre disposizioni atte ai assicurare il regolare funzionamento della scuola.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-04-19;150#art-21