Art. 16
In vigore dal 4 giu 1907
Gli stipendi del direttore e dei professori, che abbiano la titolarità, come pure quelli dell'altro personale della scuola con nomina stabile, sono aumentati di un decimo per ogni sei anni di effettivo servizio, fino al limite di quattro sessenni. Questi sono calcolati in base allo stipendio iniziale di ruolo.
Il tempo utile per il computo del sessennio da concedersi al personale che venisse confermato in servizio a norma dell', comincierà a decorrere dalla data del presente R. decreto.
Sarà stanziata ogni anno nel bilancio della scuola una somma destinata a far fronte agli impegni derivanti dal presente articolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-04-19;150#art-16