Art. 13

In vigore dal 4 giu 1907
Il numero degli insegnanti e del personale tutto della scuola, delle officine e dei laboratori, come pure i loro stipendi, saranno determinati da una pianta organica approvata dal ministro, sentito il parere della Giunta di vigilanza. La pianta organica indicherà quali insegnamenti debbano considerarsi di carattere speciale o complementare.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-04-19;150#art-13

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Art. 13 Che riordina la scuola d'arte applicata all'industria in Massa Superiore, assegnandole il nome di « R. scuola d'arte applicata all'industria ». — Testo vigente | Portale Normativo