Art. 15
In vigore dal 4 giu 1907
È ammesso il passaggio del personale direttivo ed insegnante e dei capi di laboratorio da questa scuola ad un'altra e viceversa, quando entrambe sieno della stessa natura e di ugual grado e i funzionari da trasferirsi sieno stati nominati con decreto Reale o Ministeriale.
Perché i passaggi di cui al presente articolo possano verificarsi occorre inoltre che gli interessati ne facciano domanda al Ministero e le Giunte di vigilanza delle due scuole esprimano parere favorevole. I passaggi stessi sono, a seconda dei casi, ordinati con decreto Reale o Ministeriale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-04-19;150#art-15