Statuto

Art. 6

In vigore dal 11 mag 1907
Di conformità alle disposizioni testamentarie, la rendita annua di cui all' viene divisa in quattro uguali parti, per il servizio delle quattro Borse destinate rispettivamente a mantenere uno scultore, un pittore, un medico, un legale, per il tempo occorrente ai loro studi. Le Borse sono assegnate dal Consiglio comunale di Udine, osservate le norme seguenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-03-10;96#art-s-6

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