Statuto
Art. 11
In vigore dal 11 mag 1907
Il fondo di più di cui l' ed il fondo speciale di cui all' potranno essere impiegati in straordinari assegni per acquisto di libri od altri mezzi di studi, o per rimborso di spese all'uopo sostenute.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-03-10;96#art-s-11