Statuto
Art. 13
In vigore dal 11 mag 1907
I prescelti dovranno dimorare almeno nove mesi all'anno in Roma e quivi attendere assiduamente allo studio necessario per perfezionarsi nell'arte sotto la sorveglianza di una istituzione artistica o di qualche artista rinomato, accetti alla Commissione direttrice.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-03-10;96#art-s-13