Statuto

Art. 16

In vigore dal 11 mag 1907
I lavori del primo anno di prova saranno proprietà della fondazione artistica Marangoni; i lavori del 2° e del 3° anno saranno di proprietà dell'autore, riservato alla fondazione artistica Marangoni il diritto di prelazione nell'acquisto dei medesimi, qualora la Commissione per la fondazione stessa li reputi degni di trovar posto nella galleria Marangoni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-03-10;96#art-s-16

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