Statuto

Art. 21

In vigore dal 11 mag 1907
Se la Borsa di studio medico viene conferita ad un laureato, la laurea non dovrà datare da più di tre anni e il candidato dovrà non solo avere ottenuto nella carriera scolastica le note superiori negli esami, ma con qualche lavoro o ricerca originale dimostrato sicure attitudini a studi di perfezionamento. Il giudizio tecnico sui requisiti degli aspiranti apparterrà alla giuria di cui all'. Il prescelto dovrà per un anno seguire il corso di perfezionamento presso uno o pia Istituti o Università d'Italia o dell'estero. L'assegno gli sarà corrisposto in eguali rate trimestrali anticipate. La Borsa, in mancanza di assegnazione a studenti, potrà essere confermata por un altro anno, purchè il prescelto abbia, a giudizio della giuria tecnica, sicuramente provato il buon frutto dei suoi studi e la sua attività, con pubblicazioni originali, resoconti di ricerche sperimentali, recensioni e riviste critiche sul movimento scientifico nella branca di studi scelti a perfezionamento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-03-10;96#art-s-21

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Art. 21 Erezione in ente morale della fondazione Marangoni per l'amministrazione e il conferimento di Borse di studio e approvazione dell'annesso statuto. — Testo vigente | Portale Normativo