Statuto

Art. 19

In vigore dal 11 mag 1907
La Borsa di studio si eroga por l'intero corso universitario. Il giudizio sul merito dei concorrenti verrà dato da una competente Giuria tecnica da essere di volta in volta nominata dalla Giunta municipale; esso servirà ad informare il Consiglio comunale per la scelta.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1907-03-10;96#art-s-19

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo