Statuto
Art. 22
In vigore dal 11 mag 1907
In tutti i casi di continuazione o di conferma della Borsa già conseguita, come negli articoli precedenti, il prescelto dovrà, tosto compiuto l'anno scolastico, presentare alla Commissione direttrice la prova del risultato degli studi fatti. Qualora non adempia a tale obbligo, la Commissione dichiarerà vacante la Borsa e aprirà il concorso, salvo sempre il disposto dell'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-03-10;96#art-s-22