Statuto
Art. 10
In vigore dal 11 mag 1907
La Commissione direttrice avrà cura di tenersi costantemente informata coi mezzi più acconci all'uopo, sulla condotta morale dei prescelti, sul loro profitto negli studi e sulla continuazione in loro di tutti i requisiti richiesti per essere ammessi al godimento della Borsa.
I prescelti che, o per cattiva condotta, o per trascuranza nella osservanza degli obblighi assunti verso la fondazione, o per i risultati annuali dei loro studi, o per altro cause mostrassero di non possedere più uno o l'altro di tali requisiti, decadranno da ogni diritto. Il giudizio sulla decadenza è devoluto alla Commissione direttrice. Qualora l'interessato se ne lagnasse, egli potrà ricorrere, entro un mese dall'ufficiale comunicazione dell'ordine di decadenza, al Consiglio comunale, il cui giudizio sarà definitivo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-03-10;96#art-s-10