Statuto

Art. 9

In vigore dal 11 mag 1907
Qualora accadesse che il concorso riescisse deserto o per qualsiasi causa i fondi assegnati al prescelto non fossero completamente usufruiti, le somme corrispondenti formeranno un fondo speciale per la relativa Borsa di studio, destinato o ad una Borsa complementare della durata di un anno, od a supplire a spese accessorie connesse con lo scopo ed eventualmente ai bisogni futuri della fondazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-03-10;96#art-s-9

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