Statuto

Art. 12

In vigore dal 11 mag 1907
Le due Borse di studio di un artista pittore e di un artista scultore vengono assegnate per un corso di perfezionamento da fornirsi in Roma, per la durata di tre anni. Il concorso sarà per esami e per titoli. Non è obbligo per i concorrenti l'aver percorso studi accademici o tirocini regolari presso maestri d'arte. Le norme alle quali dovrà assoggettarsi il concorrente per superare la prova saranno determinate da apposito regolamento approvato dalla Giunta municipale. Ad una giuria competente nominata dalla Giunta di volta in volta spetterà assegnare, fra i vari concorrenti, il grado di merito in ragione dei titoli e dei risultati dell'esame, per informazione del Consiglio comunale nella scelta.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-03-10;96#art-s-12

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