Statuto
Art. 4
In vigore dal 11 mag 1907
Qualora le rendite della fondazione, o per disposizione di legge, o per altra causa, fossero in via permanente ridotte a somma notabilmente minore di quella preindicata, di guisa che riuscisse malagevole eseguire le disposizioni del presente statuto, relative agli assegni annessi a ciascuna Borsa, la Commissione dovrà provocare le occorrenti riforme nelle disposizioni stesse, sempre all'intento di una fedele esecuzione della volontà del testatore.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-03-10;96#art-s-4