Statuto
Art. 3
In vigore dal 11 mag 1907
La somma annua destinata alle Borse di studio non dovrà essere minore di L. 10,000; col di più sarà provvisto alle spese accessorie ed a quelle di amministrazione, le quali ultime saranno contenuto nei limiti più ristretti. Il conto consuntivo sarà allegato a quello del Comune.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-03-10;96#art-s-3