Statuto
Art. 2
In vigore dal 11 mag 1907
La Commissione curerà che le rendite della fondazione siano costantemente usate por lo scopo prescritto dal testatore e giusta le norme fissato dal presento statuto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-03-10;96#art-s-2