Statuto

Art. 2

In vigore dal 11 mag 1907
La Commissione curerà che le rendite della fondazione siano costantemente usate por lo scopo prescritto dal testatore e giusta le norme fissato dal presento statuto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1907-03-10;96#art-s-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo