Statuto organico›Capo II
Art. 12
In vigore dal 15 lug 1905
Le adunanze straordinarie sono fissate di volta in volta dal Ministero della pubblica istruzione, su proposta motivata dal Consiglio direttivo o di un terzo dei comuni interessati.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1905-04-30;152#art-so-12