Statuto organicoCapo II

Art. 12

In vigore dal 15 lug 1905
Le adunanze straordinarie sono fissate di volta in volta dal Ministero della pubblica istruzione, su proposta motivata dal Consiglio direttivo o di un terzo dei comuni interessati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1905-04-30;152#art-so-12

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo