Statuto organicoCapo II

Art. 7

In vigore dal 15 lug 1905
Ciascuno dei mandamenti della regione sabina elegge, con le norme indicate negli articoli seguenti, il numero di consiglieri fissato nella tabella B. Per i mandamenti che eleggono due o più consiglieri la scelta di uno almeno di questi dovrà cadere sopra cittadino originario della Sabina residente abitualmente in Roma.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1905-04-30;152#art-so-7

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