Statuto organico›Capo II
Art. 7
7 / 87In vigore dal 15 lug 1905
Ciascuno dei mandamenti della regione sabina elegge, con le norme indicate negli articoli seguenti, il numero di consiglieri fissato nella tabella B. Per i mandamenti che eleggono due o più consiglieri la scelta di uno almeno di questi dovrà cadere sopra cittadino originario della Sabina residente abitualmente in Roma.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1905-04-30;152#art-so-7