Statuto organicoCapo II

Art. 11

In vigore dal 15 lug 1905
Per la validità delle elezioni in prima convocazione, è necessaria la presenza di almeno una metà degli elettori. In seconda convocazione, qualunque numero è legale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1905-04-30;152#art-so-11

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