Statuto organico›Capo II
Art. 11
In vigore dal 15 lug 1905
Per la validità delle elezioni in prima convocazione, è necessaria la presenza di almeno una metà degli elettori.
In seconda convocazione, qualunque numero è legale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1905-04-30;152#art-so-11