Statuto organico›Capo II
Art. 15
In vigore dal 15 lug 1905
I consiglieri durano in carica quattro anni e si rinnovano ogni biennio per metà.
Dopo la generale costituzione del Consiglio, nel primo biennio la scadenza è determinata dalla sorte, nei bienni successivi dall'anzianità.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1905-04-30;152#art-so-15