Statuto organico›Capo II
Art. 19
In vigore dal 15 lug 1905
Non possono essere contemporaneamente consiglieri gli ascendenti, i discendenti, i fratelli, il suocero e il genero.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1905-04-30;152#art-so-19