Statuto organico›Capo II
Art. 21
In vigore dal 15 lug 1905
Il Consiglio direttivo conserva la forma e lo scopo della fondazione, attende alla gestione del patrimonio, ne esige e ne eroga le rendite.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1905-04-30;152#art-so-21