Statuto organico›Capo II
Art. 18
In vigore dal 15 lug 1905
Non possono essere eletti consiglieri:
1° coloro che hanno lite vertente coll'Istituto;
2° gli affittuari dei beni dell'Istituto;
3° coloro che direttamente o indirettamente percepiscono compensi per servizi amministrativi, per somministrazione di opere o per appalti nell'interesse dell'Istituto;
4° coloro che fanno parte di pubbliche amministrazioni che debbono invigilare sull'andamento dell'Istituto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1905-04-30;152#art-so-18