Statuto organicoCapo II

Art. 14

In vigore dal 15 lug 1905
Le contestazioni sulle elezioni dei consiglieri sono deferite al giudizio del Ministero della pubblica istruzione, il quale sentirà il parere della Deputazione provinciale da cui dipende il mandamento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1905-04-30;152#art-so-14

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