Statuto organico›Capo II
Art. 9
In vigore dal 15 lug 1905
L'elezione dei consiglieri è fatta a scrutinio segreto ed a maggioranza di voti.
A parità di voti s'intenderà eletto il maggiore di età.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1905-04-30;152#art-so-9