Statuto organico›Capo II
Art. 8
In vigore dal 15 lug 1905
I consiglieri di ciascun mandamento sono eletti dai sindaci dei Comuni costituenti il mandamento stesso, adunati nel capoluogo.
Nei mandamenti che comprendono un numero di Comuni inferiore a tre, l'elezione è fatta, oltrechè dai sindaci, dagli assessori che compongono la Giunta di ciascun Comune, riuniti tutti nel capoluogo di mandamento.
Nelle adunanze, il sindaco più anziano funge da presidente ed il segretario comunale del capoluogo funge da segretario.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1905-04-30;152#art-so-8