Statuto organico›Capo III
Art. 23
In vigore dal 15 lug 1905
Le deliberazioni del Consiglio si prendono a maggioranza assoluta di voti.
Nel caso di nomine, a parità di voti, si intende eletto il più anziano di età.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1905-04-30;152#art-so-23