Statuto organicoCapo III

Art. 23

In vigore dal 15 lug 1905
Le deliberazioni del Consiglio si prendono a maggioranza assoluta di voti. Nel caso di nomine, a parità di voti, si intende eletto il più anziano di età.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1905-04-30;152#art-so-23

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