Art. 12
Statuto organicoCapo II

Art. 12

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In vigore dal 15 lug 1905
Le adunanze straordinarie sono fissate di volta in volta dal Ministero della pubblica istruzione, su proposta motivata dal Consiglio direttivo o di un terzo dei comuni interessati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1905-04-30;152#art-so-12