Statuto

Art. 14

In vigore dal 3 giu 1905
L'amministrazione della scuola è affidata ad una Giunta di vigilanza composta di sei membri, due nominati dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, due dal consiglio provinciale di Belluno, uno dal Municipio, ed uno dalla camera di commercio di Belluno. Il direttore della scuola fa parte di diritto della Giunta con voto deliberativo ed ha anche l'ufficio di segretario della Giunta. Avranno diritto d'avere un proprio rappresentante, con voto deliberativo, nella Giunta di vigilanza della scuola, quelli enti i quali concorreranno al mantenimento di essa con un contributo annuo non inferiore alle lire 500. I componenti la Giunta di vigilanza durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Il presidente ed il vice-presidente sono scelti dalla Giunta fra i suoi membri.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1905-03-26;100#art-s-14

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