Statuto
Art. 16
In vigore dal 3 giu 1905
La giunta di vigilanza ha le seguenti attribuzioni:
a) provvede al regolare andamento amministrativo della Scuola;
b) compila il bilancio preventivo della scuola e lo trasmette al Ministero di agricoltura, industria e commercio per la sua approvazione, almeno un mese prima che entri in esercizio;
c) compila il conto consuntivo che verrà trasmesso per l'approvazione al Ministero predetto, insieme ai documenti giustificativi, due mesi dopo la chiusura dell'esercizio;
d) Ordina le spese entro i limiti del bilancio approvato dal Ministero, e vigila, sotto la sua responsabilità, che non siano superati glì stanziamenti di ogni capitolo del bilancio preventivo;
e) fa al Ministero le proposte opportune per il miglioramento e l'incremento della scuola;
f) presenta alla fine di ogni anno scolastico a tutti gli enti che contribuiscono al mantenimento della scuola una particolareggiata relazione sull'andamento della scuola stessa;
g) esercita le funzioni di patronato pel collocamento dei licenziati;
h) rappresenta la scuola verso i terzi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1905-03-26;100#art-s-16