Statuto

Art. 16

In vigore dal 3 giu 1905
La giunta di vigilanza ha le seguenti attribuzioni: a) provvede al regolare andamento amministrativo della Scuola; b) compila il bilancio preventivo della scuola e lo trasmette al Ministero di agricoltura, industria e commercio per la sua approvazione, almeno un mese prima che entri in esercizio; c) compila il conto consuntivo che verrà trasmesso per l'approvazione al Ministero predetto, insieme ai documenti giustificativi, due mesi dopo la chiusura dell'esercizio; d) Ordina le spese entro i limiti del bilancio approvato dal Ministero, e vigila, sotto la sua responsabilità, che non siano superati glì stanziamenti di ogni capitolo del bilancio preventivo; e) fa al Ministero le proposte opportune per il miglioramento e l'incremento della scuola; f) presenta alla fine di ogni anno scolastico a tutti gli enti che contribuiscono al mantenimento della scuola una particolareggiata relazione sull'andamento della scuola stessa; g) esercita le funzioni di patronato pel collocamento dei licenziati; h) rappresenta la scuola verso i terzi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1905-03-26;100#art-s-16

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