Statuto

Art. 11

In vigore dal 3 giu 1905
Per essere ammessi al primo anno del corso diurno, occorre avere compiuto il 12° anno di età e possedere l'attestato di licenza elementare. Per l'ammissione al corso serale è sufficiente l'età di anni 11 e l'attestato di proscioglimento dall'obbligo della istruzione obbligatoria. Non sono ammessi titoli di studio equipollenti; però il Ministero di agricoltura, industria e commercio, su proposta della giunta di vigilanza della scuola, potrà concedere l'iscrizione al primo corso diurno, mediante speciale esame di ammissione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1905-03-26;100#art-s-11

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