Statuto
Art. 7
In vigore dal 3 giu 1905
Nei limiti del bilancio della scuola il Ministero di agricoltura, industria e commercio potrà stabilire, su proposta della giunta di vigilanza, un corso per le arti decorative, sia con orario diurno, sa con orario serale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1905-03-26;100#art-s-7