Statuto
Art. 9
In vigore dal 3 giu 1905
Le esercitazioni pratiche in officina si riferiscono alle arti seguenti:
fabbro fucinatore,
meccanico (aggiustatore, tornitore ecc.),
montatore-elettricista,
falegname, ebanista,
modellista ed intagliatore,
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1905-03-26;100#art-s-9