Statuto

Art. 9

In vigore dal 3 giu 1905
Le esercitazioni pratiche in officina si riferiscono alle arti seguenti: fabbro fucinatore, meccanico (aggiustatore, tornitore ecc.), montatore-elettricista, falegname, ebanista, modellista ed intagliatore,
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urn:nir:stato:regio.decreto:1905-03-26;100#art-s-9

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