Statuto

Art. 10

In vigore dal 3 giu 1905
Agli alunni che, compiuto il secondo biennio, avranno superato felicemente gli esami di licenza su tutte le materie prescritte pel quarto corso, ed avranno pure ottenuto attestato di lodevole prova nelle officine, verrà rilasciato il diploma di capo-meccanico elettricista o di capo d'arte per le industrie della lavorazione del legname.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1905-03-26;100#art-s-10

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