Statuto
Art. 12
In vigore dal 3 giu 1905
L'iscrizione ai corsi superiori al primo, non può essere altrimenti ottenuta se non con l'attestato di felice esito degli esami del corso precedente.
Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, nè esami di ammissione; è fatta però eccezione per gli alunni provenienti da altre scuole industriali, del medesimo grado, dipendenti dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1905-03-26;100#art-s-12