Statuto
Art. 17
In vigore dal 3 giu 1905
Il numero degli insegnanti e del personale tutto della scuola e dei laboratori, come pure i loro stipendi, saranno determinati da una pianta organica approvata dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio, su proposta della Giunta di vigilanza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1905-03-26;100#art-s-17