Statuto

Art. 18

In vigore dal 3 giu 1905
Il direttore, gli insegnanti effettivi ed i capi officina saranno nominati, secondo le norme che saranno all'uopo stabilite col regolamento, dal ministro di agricoltura, industria e commercio, in seguito a pubblico concorso da lui aperto. Il direttore può essere scelto dal ministro fra il personale insegnante ovvero fra persone aventi i titoli ed i requisiti necessari. Gli insegnamenti poti anno essere, coll'approvazione del Ministero, affidati a professori incaricati e la nomina di questi sarà fatta dal ministro di agricoltura, industria e commercio, su proposta della giunta di vigilanza. Il personale amministrativo e di servizio è nominato dalla giunta di vigilanza, salva approvazione del Ministero, con le norme che saranno all'uopo stabilite col regolamento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1905-03-26;100#art-s-18

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