Statuto

Art. 22

In vigore dal 3 giu 1905
Gli insegnanti esercitano gli uffici rispettivamente loro assegnati, sotto la vigilanza del direttore. Il collegio degli insegnanti, che sarà presieduto dal direttore o da chi ne fa le veci, compila gli orari ed i programmi d'insegnamento da sottoporsi all'approvazione del Ministero, sceglie i libri di testo, fa le proposte per l'acquisto del materiale didattico e scientifico e sulle punizioni più gravi da infliggersi agli allievi a norma del regolamento di cui all'. Il collegio degli insegnanti si riunisce inoltre almeno una volta il mese, per intendersi sullo svolgimento e coordinamento dei programmi di insegnamento e per la trattazione di quelli altri argomenti che fossero sottoposti al suo esame.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1905-03-26;100#art-s-22

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