Statuto

Art. 27

In vigore dal 3 giu 1905
In caso di soppressione della scuola ogni attività patrimoniale sarà devoluta ad altro Istituto d'istruzione professionale della provincia di Belluno, da designarsi dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, sentiti gli enti locali che concorrono al mantenimento della scuola.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1905-03-26;100#art-s-27

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