Statuto
Art. 28
In vigore dal 3 giu 1905
Alle spese d'impianto della scuola e delle officine sarà provveduto con le economie che nei primi tre anni si otterranno sulle spese di mantenimento annuo della scuola, e con le somme eventuali che fossero offerte dagli enti che sussidiano la scuola o dai privati, e fra esse le L. 500 deliberate dal comune di Belluno nell'adunanza consigliare del 9 novembre 1904.
Roma, addì 26 marzo 1905.
Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro d'agricoltura, industria e commercio
RAVA.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1905-03-26;100#art-s-28