Statuto

Art. 28

In vigore dal 3 giu 1905
Alle spese d'impianto della scuola e delle officine sarà provveduto con le economie che nei primi tre anni si otterranno sulle spese di mantenimento annuo della scuola, e con le somme eventuali che fossero offerte dagli enti che sussidiano la scuola o dai privati, e fra esse le L. 500 deliberate dal comune di Belluno nell'adunanza consigliare del 9 novembre 1904. Roma, addì 26 marzo 1905. Visto, d'ordine di Sua Maestà: Il ministro d'agricoltura, industria e commercio RAVA.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1905-03-26;100#art-s-28

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