Art. 3

In vigore dal 3 giu 1905
Alla spesa per il contributo annuo di lire quindicimilacinquecento (15,500) del Ministero di agricoltura, industria e commercio sarà provveduto per l'esercizio 1904-1905 con il fondo del capitolo 106 del bilancio del Ministero predetto e con quello dei capitoli corrispondenti per i futuri esercizi. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 marzo 1905. VITTORIO EMANUELE RAVA. Visto, Il guardasigilli: Ronchetti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1905-03-26;100#art-rd-3

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